Art.
1
CONSULTE CITTADINE TEMATICHE
CONSULTE CITTADINE TEMATICHE
Sono istituite le seguenti consulte cittadine tematiche:
- Consulta Tematica “Promozione e difesa dell’ecosistema”;
- Consulta Tematica “Diritti delle persone e integrazione socio sanitaria;;
- Consulta Tematica “Giovani e Libertà Civili”;
- Consulta Tematica “Risorse ed economia territoriale”;
- Consulta Tematica “Cultura e Sapere”;
- Consulta Tematica “Qualità Urbana e Mobilità”.
Art.
2
FINALITA’
FINALITA’
1.
Le
Consulte Cittadine Tematiche, quali strumenti di partecipazione popolare
all’attività amministrativa, sono organismi consultivi e propositivi con le
seguenti finalità:
a)
promuovere
un'azione di stimolo e di proposta nei confronti dell'Amministrazione comunale
in relazione alle tematiche prescelte, recependo e supportando le istanze che
provengono da cittadini, comitati e associazioni presenti sul territorio;
b)
concorrere
ad assicurare, mediante lo strumento della consultazione, un costante collegamento
tra i temi strategici della comunità locale e l'Amministrazione comunale;
c)
attuare,
con finalità propositiva, forme di consultazione dei cittadini inerenti spese a
carico del bilancio comunale, su specifica richiesta dell'Amministrazione
comunale, anche nell'ambito del procedimento di redazione del "bilancio
partecipativo”.
2.
Sono
comunque attribuite alle Consulte le eventuali ulteriori finalità previste
dallo Statuto.
Art.
3
COMPETENZE
COMPETENZE
1.
AI
fine di realizzare le finalità di cui all'articolo 2 del presente regolamento,
le Consulte Cittadine Tematiche esprimono pareri consultivi e formulano
proposte per l’area tematica di competenza.
I pareri consultivi sulle materie di primario interesse delle Consulte,
sono obbligatori ma non vincolanti
come previsto
dall’articolo 8 dello Statuto comunale.
1.
Le
proposte delle consulte cittadine tematiche, sono libere nelle forme, per il
perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 2 lettera a), e
rivolte al Sindaco, agli Assessori, ai Presidenti delle Commissioni competenti
e al Presidente del Consiglio comunale.
Copia delle
proposte è altresì inviata, per opportuna presa visione, ai Presidenti dei
gruppi consiliari e al Presidente della commissione consiliare competente per
materia che ne curerà l’istruttoria e la valutazione definitiva, di norma,
entro trenta giorni.
2.
Al
fine di favorire e valorizzare la partecipazione delle Consulte Tematiche, ai Coordinatori
delle Consulte, dovrà essere inviata via e-mail copia della convocazione del Consiglio
e delle Commissioni consiliari permanenti inerenti l’area tematica della
Consulta, con i relativi ordini del giorno. L'informazione verso cittadini sulle
tematiche amministrative di competenza delle Consulte viene assicurata
attraverso la collaborazione degli amministratori, dei dirigenti e degli uffici
comunali e si esprime nelle forme scelte volta per volta dalle Consulte e
comunicate all’Amministrazione.
3.
Ai
Coordinatori delle Consulte Tematiche, è assicurato l'accesso agli atti del Comune
nelle stesse forme previste per i Consiglieri comunali.
Art. 4
ORGANI
ORGANI
Sono
organi delle Consulte:
1) Assemblea;
2) Coordinamento della Consulta;
3) Coordinatore;
4) Vice-Coordinatore.
ISTITUZIONE DELLE CONSULTE – IINCOMPATIBILITA’
1.
Il
Sindaco rende note, entro novanta giorni dal proprio insediamento, la data, il
luogo e le modalità di presentazione delle iscrizioni alle Consulte Tematiche di
cui al presente regolamento, cui sono invitati tutti i cittadini residenti nel
Comune di Fiumicino e aventi almeno 16 anni. È possibile iscriversi massimo a n.
2 Consulte.
2.
Per
iscriversi alle Consulte tematiche occorre avere tutti i requisiti di
eleggibilità previsti dalla legge per la carica di consigliere Comunale.
3.
Non
possono iscriversi alla Consulta tutti gli Amministratori locali in carica o
dipendenti del Comune.
4.
Tutti
gli iscritti a ciascuna Consulta ne costituiscono l’Assemblea.
5.
Il
Sindaco rende note, con Avviso pubblico, la composizione delle Assemblee di
ciascuna Consulta Tematica e ne convoca il loro insediamento entro e non oltre
10 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso.
6.
Ogni
anno, attraverso un avviso pubblico, dal 1 febbraio al 31 marzo, sono riaperti i
termini per nuove iscrizioni all’Assemblea
di ciascuna Consulta. Chi è già iscritto non è obbligato a riscriversi. I
termini per la pubblicità della nuova costituzione dell’Assemblea sono quelli
previsti dal comma 3.
7.
Non
si può ricoprire più di una carica elettiva di cui all’art. 4 commi 2 – 3 – 4
(Coordinamento della Consulta – Coordinatore – Vice-Coordinatore)
Art. 6
MODALITA’ DI ELEZIONE DEGLI ORGANI DELLE CONSULTE
MODALITA’ DI ELEZIONE DEGLI ORGANI DELLE CONSULTE
2.
L’Organo
di coordinamento sarà composto da un numero di componenti proporzionale al 10%
degli iscritti e comunque da un massimo di 10 membri.
3.
Ogni
componente dell’Assemblea, può candidarsi ad essere eletto nell’Organo di Coordinamento
della Consulta, purché la sua candidatura sia sottoscritta da almeno il 5%
degli iscritti. Il Coordinatore provvisorio di ciascuna Consulta pubblicherà la
lista dei candidati, costituirà, con i componenti dell’Assemblea un ufficio
centrale elettorale, composto da massimo tre membri, e avrà cura di garantire
il regolare e ordinato svolgimento delle elezioni, garantendo –
obbligatoriamente – il rispetto della parità di genere nel caso di espressione della
doppia preferenza.
4.
Il
Coordinatore provvisorio avrà cura di rendere pubblico l’esito delle votazioni
e contemporaneamente convocare gli eletti, entro 10 giorni da tale
pubblicazione, per la prima riunione di insediamento dell’organo di
coordinamento.
5.
Il
Coordinamento di ciascuna Consulta, elegge, nella prima seduta, a
scrutinio palese, nel proprio seno, un Coordinatore
e un suo Vice, con votazioni separate e a maggioranza assoluta dei componenti
assegnati, nelle prime due votazioni e a maggioranza semplice nelle successive,
in caso di parità di voti prevarrà il candidato più giovane . Il Coordinatore della Consulta organizza e
programma i lavori della stessa, in accordo con il Coordinamento
della Consulta.
6.
Il
Vice Coordinatore collabora con il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o
impedimento.
Le funzioni di Segretario verbalizzante della Consulta sono assolte da
un componente del Coordinamento 1.
designato
dal Coordinatore. Il Segretario redige e conserva i verbali delle sedute del
Coordinamento e dell’Assemblea.
2.
Ai
componenti delle Consulte non sono corrisposti indennità di carica e/o gettone
di presenza, né rimborsi, spese e contributi erogati sotto qualsiasi forma, da
parte del Comune e/o qualsiasi altro soggetto esterno all’Amministrazione.
Art.
7
DECADENZA E SURROGA
DECADENZA E SURROGA
1.
L’organo
di coordinamento avrà la durata di un anno a decorrere dalla data di insediamento.
A tal fine l’Assemblea si riunirà, almeno una volta l’anno, per la rielezione
dell’organo di coordinamento.
2.
In
caso di dimissioni, impedimento permanente, decadenza o decesso di qualcuno dei
componenti dell’organo di coordinamento, subentrerà (lì dove presente) il primo
dei non eletti.
Art 8
NORME FINALI
NORME FINALI
Per tutto quanto non espressamente
previsto nel presente regolamento e nel rispetto dei principi stabiliti da
quest'ultimo e dallo Statuto comunale, le Consulte dovranno dotarsi, entro
30 giorni dalla data della loro costituzione, di proprie autonome norme di
organizzazione e di funzionamento. All’approvazione delle regole di
organizzazione e funzionamento delle Consulte si applicano le norme del vigente
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, in quanto compatibili.
Art.
9
DISPOSIZIONE TRANSITORIA
In sede di prima applicazione il termine di cui all'articolo 5, comma 1
decorre dall'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione del
presente regolamento
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