lunedì 3 marzo 2014

REGOLAMENTO CONSULTE TEMATICHE COMUNE DI FIUMICINO

Art. 1
CONSULTE CITTADINE TEMATICHE
Sono istituite le seguenti consulte cittadine tematiche:


  1.         Consulta Tematica “Promozione e difesa dell’ecosistema”;
  2.  Consulta Tematica “Diritti delle persone e integrazione socio sanitaria;;
  3.        Consulta Tematica “Giovani e Libertà Civili”;
  4.        Consulta Tematica “Risorse ed economia territoriale”;
  5.        Consulta Tematica “Cultura e Sapere”;
  6.        Consulta Tematica “Qualità Urbana e Mobilità”.


Art. 2
FINALITA’
1.    Le Consulte Cittadine Tematiche, quali strumenti di partecipazione popolare all’attività amministrativa, sono organismi consultivi e propositivi con le seguenti finalità:
a)    promuovere un'azione di stimolo e di proposta nei confronti dell'Amministrazione comunale in relazione alle tematiche prescelte, recependo e supportando le istanze che provengono da cittadini, comitati e associazioni presenti sul territorio;
b)    concorrere ad assicurare, mediante lo strumento della consultazione, un costante collegamento tra i temi strategici della comunità locale e l'Amministrazione comunale;
c)    attuare, con finalità propositiva, forme di consultazione dei cittadini inerenti spese a carico del bilancio comunale, su specifica richiesta dell'Amministrazione comunale, anche nell'ambito del procedimento di redazione del "bilancio partecipativo”.
2.    Sono comunque attribuite alle Consulte le eventuali ulteriori finalità previste dallo Statuto.


Art. 3
COMPETENZE
1.    AI fine di realizzare le finalità di cui all'articolo 2 del presente regolamento, le Consulte Cittadine Tematiche esprimono pareri consultivi e formulano proposte per l’area tematica di competenza.
I pareri consultivi sulle materie di primario interesse delle Consulte, sono obbligatori ma non vincolanti 
come previsto dall’articolo 8 dello Statuto comunale.
1.    Le proposte delle consulte cittadine tematiche, sono libere nelle forme, per il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 2 lettera a), e rivolte al Sindaco, agli Assessori, ai Presidenti delle Commissioni competenti e al Presidente del Consiglio comunale.
Copia delle proposte è altresì inviata, per opportuna presa visione, ai Presidenti dei gruppi consiliari e al Presidente della commissione consiliare competente per materia che ne curerà l’istruttoria e la valutazione definitiva, di norma, entro trenta giorni.
2.    Al fine di favorire e valorizzare la partecipazione delle Consulte Tematiche, ai Coordinatori delle Consulte, dovrà essere inviata via e-mail copia della convocazione del Consiglio e delle Commissioni consiliari permanenti inerenti l’area tematica della Consulta, con i relativi ordini del giorno. L'informazione verso cittadini sulle tematiche amministrative di competenza delle Consulte viene assicurata attraverso la collaborazione degli amministratori, dei dirigenti e degli uffici comunali e si esprime nelle forme scelte volta per volta dalle Consulte e comunicate all’Amministrazione.
3.    Ai Coordinatori delle Consulte Tematiche, è assicurato l'accesso agli atti del Comune nelle stesse forme previste per i Consiglieri comunali.


Art. 4
ORGANI
Sono organi delle Consulte:
1)    Assemblea;
2)    Coordinamento della Consulta;
3)    Coordinatore;
4)    Vice-Coordinatore.


Art. 5
ISTITUZIONE DELLE CONSULTE – I
INCOMPATIBILITA’
1.    Il Sindaco rende note, entro novanta giorni dal proprio insediamento, la data, il luogo e le modalità di presentazione delle iscrizioni alle Consulte Tematiche di cui al presente regolamento, cui sono invitati tutti i cittadini residenti nel Comune di Fiumicino e aventi almeno 16 anni. È possibile iscriversi massimo a n. 2 Consulte.
2.    Per iscriversi alle Consulte tematiche occorre avere tutti i requisiti di eleggibilità previsti dalla legge per la carica di consigliere Comunale.
3.    Non possono iscriversi alla Consulta tutti gli Amministratori locali in carica o dipendenti del Comune.
4.    Tutti gli iscritti a ciascuna Consulta ne costituiscono l’Assemblea.
5.    Il Sindaco rende note, con Avviso pubblico, la composizione delle Assemblee di ciascuna Consulta Tematica e ne convoca il loro insediamento entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso.
6.    Ogni anno, attraverso un avviso pubblico, dal 1 febbraio al 31 marzo, sono riaperti i termini per nuove  iscrizioni all’Assemblea di ciascuna Consulta. Chi è già iscritto non è obbligato a riscriversi. I termini per la pubblicità della nuova costituzione dell’Assemblea sono quelli previsti dal comma 3.
7.    Non si può ricoprire più di una carica elettiva di cui all’art. 4 commi 2 – 3 – 4 (Coordinamento della Consulta – Coordinatore – Vice-Coordinatore)


Art. 6
MODALITA’ DI ELEZIONE DEGLI ORGANI DELLE CONSULTE

Nella prima riunione di insediamento, l’Assemblea sarà presieduta da un Coordinatore provvisorio eletto a maggioranza assoluta degli iscritti presenti e 1.    fisserà la data delle elezioni, con voto palese, dei componenti il Coordinamento della Consulta, quale organo direttivo ed esecutivo della stessa. La data delle elezioni dell’organo di Coordinamento deve essere fissata entro e non oltre 30 giorni dall’insediamento dell’Assemblea.
2.    L’Organo di coordinamento sarà composto da un numero di componenti proporzionale al 10% degli iscritti e comunque da un massimo di 10 membri.
3.    Ogni componente dell’Assemblea, può candidarsi ad essere eletto nell’Organo di Coordinamento della Consulta, purché la sua candidatura sia sottoscritta da almeno il 5% degli iscritti. Il Coordinatore provvisorio di ciascuna Consulta pubblicherà la lista dei candidati, costituirà, con i componenti dell’Assemblea un ufficio centrale elettorale, composto da massimo tre membri, e avrà cura di garantire il regolare e ordinato svolgimento delle elezioni, garantendo – obbligatoriamente – il rispetto della parità di genere nel caso di espressione della doppia preferenza.
4.    Il Coordinatore provvisorio avrà cura di rendere pubblico l’esito delle votazioni e contemporaneamente convocare gli eletti, entro 10 giorni da tale pubblicazione, per la prima riunione di insediamento dell’organo di coordinamento.
5.    Il Coordinamento di ciascuna Consulta, elegge, nella prima seduta, a scrutinio  palese, nel proprio seno, un Coordinatore e un suo Vice, con votazioni separate e a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, nelle prime due votazioni e a maggioranza semplice nelle successive, in caso di parità di voti prevarrà il candidato più giovane  . Il Coordinatore della Consulta organizza e programma i lavori della stessa, in accordo con il Coordinamento della Consulta.
6.    Il Vice Coordinatore collabora con il Coordinatore  e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Le funzioni di Segretario verbalizzante della Consulta sono assolte da un componente del Coordinamento 1.    designato dal Coordinatore. Il Segretario redige e conserva i verbali delle sedute del Coordinamento e dell’Assemblea.
2.    Ai componenti delle Consulte non sono corrisposti indennità di carica e/o gettone di presenza, né rimborsi, spese e contributi erogati sotto qualsiasi forma, da parte del Comune e/o qualsiasi altro soggetto esterno all’Amministrazione.

Art. 7
DECADENZA E SURROGA
1.    L’organo di coordinamento avrà la durata di un anno a decorrere dalla data di insediamento. A tal fine l’Assemblea si riunirà, almeno una volta l’anno, per la rielezione dell’organo di coordinamento.
2.    In caso di dimissioni, impedimento permanente, decadenza o decesso di qualcuno dei componenti dell’organo di coordinamento, subentrerà (lì dove presente) il primo dei non eletti.

Art 8
NORME FINALI
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento e nel rispetto dei principi stabiliti da quest'ultimo e dallo Statuto comunale, le Consulte dovranno dotarsi, entro 30 giorni dalla data della loro costituzione, di proprie autonome norme di organizzazione e di funzionamento. All’approvazione delle regole di organizzazione e funzionamento delle Consulte si applicano le norme del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, in  quanto compatibili.

Art. 9
DISPOSIZIONE TRANSITORIA
In sede di prima applicazione il termine di cui all'articolo 5, comma 1 decorre dall'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione del presente regolamento

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